Art. 115
AccordoTitolo XI

Art. 115

115 / 132
In vigore dal 19 apr 1998
Il consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-115