Art. 110
AccordoTitolo XI

Art. 110

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In vigore dal 19 apr 1998
È istituito un consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
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