Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.
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