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Art. 6
6 / 20Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
In vigore dal 18 mar 1998
Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
1. Gli aerei impiegati sulle linee aeree internazionali dalle compagnie aeree designate di una Parte contraente, nonché il loro equipaggiamento regolare, parti di ricambio compresi motori, approvvigionamenti di combustibile e di lubrificanti e scorte aeree (compresi alimentari, bevande e tabacchi) che sono a bordo di tale aereo, saranno esentati dall'altra Parte contraente da tutti i tipi di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che tale equipaggiamento regolare ed ogni altro articolo rimangano a bordo dell'aereo.
2. È altresì prevista un'esenzione dagli stessi dazi, oneri e spese, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi forniti, per:
a) combustibile, lubrificanti, scorte e parti di ricambio, compresi il motore ed il regolare equipaggiamento aereo trasportato introdotto nel territorio di una Parte contraente con l'aereo della linea aerea designata dell'altra Parte contraente ed esclusivamente intesi per essere utilizzati dagli aerei di dette linee aeree;
b) combustibile, lubrificanti, scorte, parti di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aereo trasportato, imbarcato nel territorio di ciascuna Parte contraente dall'aereo delle linee aeree designate di una Parte contraente, nell'esercitare i servizi convenuti, entro i limiti e le condizioni stabilite dalle Autorità competenti di tale altra Parte contraente ed intesi unicamente per uso e consumo durante il volo.
3. I materiali che beneficiano di esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali, di cui nei paragrafi precedenti, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati se non sono utilizzati, salvo che sia concesso il loro trasferimento ad altre linee aeree internazionali, o che sia autorizzata la loro importazione permanente, in conformità con le disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.
4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocità e possono essere soggette a rispettare i particolari adempimenti previsti in tale territorio, compresi i controlli doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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