Accordo
Art. 5
5 / 20Revoca o sospensione dei diritti
In vigore dal 18 mar 1998
Revoca o sospensione dei diritti
1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all' del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente o di imporre le condizioni che potrà ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti in qualunque dei seguenti casi:
a) in qualunque caso in cui non ritenga che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartengano alla Parte contraente che designa le compagnie aeree o ai suoi concittadini;
b) qualora tali compagnie aeree manchino di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali diritti;
c) qualora le compagnie aeree non siano gestite in conformità con le condizioni prescritte dal presente Accordo.
2. Salvo i casi in cui la revoca immediata, la sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, tale diritto sarà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente.
3. Ciascuna Parte contraente avrà diritto, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, di ritirare la designazione di tale compagnia aerea specificata all' punti 1 e 2 e di designarne un'altra.
Storico versioni
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