Art. 14 · Consultazione
Accordo

Art. 14

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Consultazione

In vigore dal 18 mar 1998
Consultazione 1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente l'una con l'altra per garantire l'attuazione ed una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del relativo Annesso. 2. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene auspicabile modificare qualunque disposizione del presente Accordo, essa può in ogni momento proporre tale modifica per iscritto all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti relative a tale proposta di modifica possono essere sia orali, sia svolgersi per iscritto e dovranno, salvo se diversamente convenuto, iniziare entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta effettuata da una delle Parti contraenti. 3. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene auspicabile modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica sarà stabilita di comune accordo di concerto tra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. In conformità con il paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque modifica al presente Accordo entrerà in vigore quando tale modifica sarà stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.
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