Art. 1 · Definizioni
Accordo

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 18 mar 1998
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELL'ALBANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO AI SERVIZI AEREI Il Governo dell'Albania ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati nel presente Accordo "Parti contraenti", essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta per la firma a Chicago il 7 Dicembre 1944; desiderosi di concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i due Paesi; hanno concordato quanto segue: Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo se il contesto richieda diversamente: a) con il termine "la Convezione" s'intende la Convezione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta per la firma a Chicago il sette Dicembre 1944, che include ogni Annesso adottato in base all'Articolo 90 di quella Convezione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione nella misura in cui tali Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti contraenti; b) con il termine "Autorità aeronautiche" s'intende: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed ogni persona od ente autorizzato ad esercitare qualunque funzione cui il presente Accordo si riferisce; nel caso della Repubblica di Albania, qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare qualunque funzione cui il presente Accordo si riferisce; c) con il termine "compagnie aeree designate" s'intendono le compagnie aeree che sono state designate ed autorizzate in conformità con l' del presente Accordo. d) Il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli all' della Convezione; e) i termini "servizio aereo" "servizio aereo internazionale" "compagnie aeree" e "sosta a fini non di traffico" hanno i significati che sono rispettivamente attribuiti loro nell'Articolo 96 della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46#art-a-1