Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 feb 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.
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