Accordo
Art. 7
7 / 21Principi che regolano lo svolgimento dei servizi concordati
In vigore dal 11 feb 1998
Principi che regolano lo svolgimento dei servizi concordati
1. Dovrà essere garantita pari ed equa opportunità alle compagnie aere designate da ciascuna delle Parti Contraenti ad operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Nell'operare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti terrà conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in modo da non incidere indebitamente sui servizi da questa forniti sulle stesse rotte o su parte di esse.
3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti saranno in stretta relazione alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno come loro obiettivo quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a soddisfare i requisiti attuali e ragionevolmente previsti relativi al trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.
4. La compagnia aerea designata da una Parte Contraente provvederà a fornire alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente l'approvazione dei piani di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile che verrà utilizzato, almeno trenta giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-7