Art. 5 · Revoca o sospensione dei diritti
Accordo

Art. 5

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Revoca o sospensione dei diritti

In vigore dal 11 feb 1998
Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di revocare l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti conferiti in base all' del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti in ciascuno dei seguenti casi: a) in ogni caso in cui non ritenga che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini; b) nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede i predetti diritti; c) in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in conformità alle condizioni stabilite dal presente Accordo. 2. A meno che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni indicate al Comma 1 del presente Articolo non siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni della legge o dei regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.
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