Art. 20 · Validità
Accordo

Art. 20

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Validità

In vigore dal 11 feb 1998
Validità Il presente Accordo resterà valido per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni. Successivamente, esso rimarrà in vigore a tempo indeterminato a meno che non venga denunciato da una delle due Parti Contraenti ai sensi dell' del presente Accordo. I termini dell' del presente Accordo si applicheranno anche durante il periodo iniziale di cinque anni.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-20