Art. 19 · Denuncia
Accordo

Art. 19

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Denuncia

In vigore dal 11 feb 1998
Denuncia In qualsiasi momento ciascuna delle due Parti Contraenti potrà comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo; detto avviso verrà simultaneamente comunicato all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tale caso l'Accordo cesserà la sua validità dopo dodici mesi a partire dalla data in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto la comunicazione, a meno che la suddetta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. In assenza della conferma del ricevimento della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, la comunicazione medesima verrà considerata ricevuta quattordici giorni dopo il suo ricevimento da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17#art-a-19