Convenzione
Art. 6
6 / 35IMPIANTI NUCLEARI ESISTENTI
In vigore dal 5 feb 1998
. IMPIANTI NUCLEARI ESISTENTI
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per garantire che la sicurezza degli impianti nucleari esistenti al momento in cui la Convenzione entra in vigore per quella Parte Contraente, sia riesaminata al più presto possibile. La Parte Contraente, qualora sia necessario alla luce della presente Convenzione, farà in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, vengano effettuati con urgenza nell'ottica di adeguare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se tale adeguamento non è realizzabile, si dovrebbero attuare programmi per la chiusura dell'impianto nucleare non appena ciò sia praticamente possibile. Per la programmazione delle fasi di chiusura, si può tener conto dell'intero contesto energetico e delle eventuali alternative, nonché dell'impatto sociale, ambientale ed economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-6