Convenzione
Art. 4
4 / 35MISURE DI ATTUAZIONE
In vigore dal 5 feb 1998
. MISURE DI ATTUAZIONE
Ciascuna Parte Contraente adotterà, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-4