Art. 4 · MISURE DI ATTUAZIONE
Convenzione

Art. 4

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MISURE DI ATTUAZIONE

In vigore dal 5 feb 1998
. MISURE DI ATTUAZIONE Ciascuna Parte Contraente adotterà, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-4