Art. 33 · DENUNCIA
Convenzione

Art. 33

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DENUNCIA

In vigore dal 5 feb 1998
. DENUNCIA 1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta al Depositario. 2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data della ricevuta della notifica presso il Depositario o da qualsiasi altra data successiva che possa essere specificata nella notifica.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-33