Convenzione
Art. 29
29 / 35RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In vigore dal 5 feb 1998
. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di disaccordo tra due o più Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti Contraenti si consulteranno nell'ambito di una riunione delle Parti Contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-29