Convenzione
Art. 26
26 / 35LINGUE
In vigore dal 5 feb 1998
. LINGUE
1. Le lingue delle riunioni delle Parti Contraenti saranno l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo, salvo diversamente disposto nelle Regole Procedurali.
2. I rapporti presentati in applicazione dell' saranno redatti nella lingua nazionale della Parte Contraente che li presenta o in un'unica lingua designata da determinarsi nelle Regole Procedurali. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, sarà fornita dalla Parte Contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata.
3. Fermo restando le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato, ove rimborsate, curerà la traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in ogni altra lingua delle riunioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-26