Art. 22 · ACCORDI SULLE PROCEDURE
Convenzione

Art. 22

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ACCORDI SULLE PROCEDURE

In vigore dal 5 feb 1998
. ACCORDI SULLE PROCEDURE 1. Nella riunioni preparatoria da tenere in applicazione dell', le Parti Contraenti stabiliranno ed adotteranno, consensualmente, Regole Procedurali e Regole Finanziarie. Le Parti Contraenti fisseranno in particolare ed in conformità alle Regole Procedurali. i) linee guida concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'; ii) una data di presentazione dei rapporti in questione; iii) il processo di riesame di questi rapporti. 2. Nelle riunioni di riesame le Parti Contraenti possono, se necessario, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) - iii) di cui sopra ed adottare consensualmente revisioni, salvo diversamente disposto delle Regole Procedurali. Esse possono inoltre consensualmente emandate le Regole Procedurali e le Regole Finanziarie.
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