Convenzione
Art. 20
20 / 35RIUNIONI DI RIESAME
In vigore dal 5 feb 1998
. RIUNIONI DI RIESAME
1. Le Parti Contraenti terranno riunioni (di seguito denominate "riunioni di riesame") per riesaminare i rapporti presentati in applicazione dell', secondo le procedure adottate ai sensi dell'.
2. Fatte salve le disposizioni dell', possono essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle Parti Contraenti, ed operare durante le riunioni di riesame, qualora ciò sia ritenuto necessario, per analizzare problemi particolari contenuti nei rapporti.
3. Ciascuna Parte Contraente dovrà avere opportunità ragionevole di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti Contraenti e di chiedere chiarimenti su tali rapporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-20