Art. 17 · LOCALIZZAZIONE
Convenzione

Art. 17

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LOCALIZZAZIONE

In vigore dal 5 feb 1998
. LOCALIZZAZIONE Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a: i) valutate tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista; ii) valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sugli individui, sulla società e sull'ambiente; iii) riesaminare, secondo le necessità, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii) in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza; iv) consultare le Parti Contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-17