Convenzione
Art. 14
14 / 35VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA SICUREZZA
In vigore dal 5 feb 1998
. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA SICUREZZA
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate:
i) valutazioni globali e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni, ben documentate, dovranno essere successivamente aggiornate alla luce dell'esperienza operativa e delle più recenti informazioni rilevanti per la sicurezza, e riesaminare dall'organismo di regolamentazione;
ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni, intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-14