Art. 12 · FATTORI UMANI
Convenzione

Art. 12

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FATTORI UMANI

In vigore dal 5 feb 1998
. FATTORI UMANI Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che le capacità ed i limiti dei comportamenti umani siano presi in considerazione per l'intera vita di un impianto nucleare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-12