Art. 11 · PRIORITÀ ALLA SICUREZZA
Convenzione

Art. 11

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PRIORITÀ ALLA SICUREZZA

In vigore dal 5 feb 1998
. PRIORITÀ ALLA SICUREZZA 1. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che siano disponibili, ai fini della sicurezza di ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta la durata della sua vita. 2. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che un numero sufficiente di personale qualificato con adeguata formazione, addestramento ed aggiornamento sia disponibile per tutte le attività connesse alla sicurezza in tutti, o per tutti, gli impianti nucleari, per l'intera durata della loro vita.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-11