Art. 2
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 453
In vigore dal 15 gen 1998
(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Segretariato generale", dello stato di previsione medesimo.
3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro responsabilità "Segretariato generale" (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Informazione e editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Roma capitale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Segretariato generale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. In attuazione di quanto disposto dall' della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.
8. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell' della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base "Fondo unico per lo spettacolo" (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Spettacolo" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Pari opportunità" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
Storico versioni
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