Capo I
Art. 1
1 / 5In vigore dal 1 gen 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 87.800 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1998 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 429.800 miliardi per l'anno finanziario 1998.
2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200 miliardi, al netto di lire 26.247 miliardi per l'anno 1999 e lire 23.677 miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 377.800 miliardi ed in lire 252.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 372.000 miliardi ed in lire 250.800 miliardi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-12-27;450#art-1