Titolo I›Capo I
Art. 7
21 / 65Incentivi territoriali
In vigore dal 1 gen 1999
1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG D/4949 del 30 giugno 1997, nonché ad altri accordi di programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui all' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato ai sensi dell', comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui al citato del decreto-legge n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento riservato dal CIPE per i contratti d'area e per gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art-7