Titolo I
Art. 31
14 / 65Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997.
In vigore dal 1 gen 1998
(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare
entro il 31 dicembre 1997).
1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000.
2. All', comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".
3. Nell', comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: ", anche in deroga all', comma 1, lettera c)," sono soppresse.
4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1 aprile 1998.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art-31