Titolo I›Capo I
Art. 16
30 / 65Promozione del turismo.
In vigore dal 1 gen 1998
1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all' della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art-16