Art. 5 · LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454

Art. 5

LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454

In vigore dal 20 feb 2000
(Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne) 1. A favore delle iniziative previste all', comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. 2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate: a) alla realizzazione di terminal per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico; b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferiti alla catena di trasporto combinato; c) all'acquisizione di unità di trasporto combinato e delle relative attrezzature. 3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato
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