Art. 2 · LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454

Art. 2

LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454

In vigore dal 20 feb 2000
(Investimenti innovativi e formazione professionale). 1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti: a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall', comma 3, lettera a); b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall', comma 3, lettera a); c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, e per consentire una riduzione nonchè il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'intervento dello Stato è limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici più elevati in materia di emissioni e di sicurezza; a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall', comma 3, lettera a); d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall', comma 3, lettera a); e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall', comma 3, lettera a). 2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 , possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche: a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera a), mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni; b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo; c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera c), mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo; d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate fino al 25 per cento del costo totale. Sono ammesse anticipazioni. 3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c) , possono essere concessi alla medesima impresa anche per più operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui già in essere. 4. Il Comitato di cui all' delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all', comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto: a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità alle imprese e raggruppamenti di cui all', alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all', comma 2, lettera e); b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal decreto legislativo l9 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dando priorità ai veicoli a minore impatto di inquinamento; c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato; d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all', comma 1; e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27 . 5. I soggetti di cui all', comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all' prospetterà al richiedente tale possibilità e indicherà la parte di investimento che mediante la presente legge potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge. 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27 .
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