Art. 7 · Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari
Capo II

Art. 7

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Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari

In vigore dal 3 gen 1998
Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari 1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti. 2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.
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