Art. 10 · Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati
Capo II

Art. 10

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Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati

In vigore dal 3 gen 1998
Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati 1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.
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urn:nir:stato:legge:1997-12-17;433#art-10