Art. 9 · ACCESSO AL CAPITALE
TrattatoParte II

Art. 9

9 / 72

ACCESSO AL CAPITALE

In vigore dal 5 dic 1997
ACCESSO AL CAPITALE 1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza di mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e di prodotti energetici e la realizzazione di investimenti e assistenza nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato dei capitali delle società e dei cittadini di altre Parti contraenti, per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini ovvero alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo. 2. Una Parte contraente può adottare e mantenere programmi relativi all'accesso a prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intese a facilitare gli scambi o l'investimento all'estero. Essa mette dette strutture a disposizione, conformemente agli obiettivi, ai vincoli e ai criteri di tali programmi (compresi qualsiasi motivo, obiettivi, vincoli o criteri relativi alla sede di affari di un richiedente per qualsiasi struttura o la sede di consegna di merci o servizi forniti con il supporto di detta struttura) per investimenti nell'attività economica nel settore dell'energia di altre Parti contraenti o per il finanziamento di scambi di materiali e prodotti energetici con altre Parti contraenti. 3. Le Parti contraenti nell'attuare programmi di attività economica nel settore dell'energia, atti a migliorare la stabilità economica e il clima di investimento delle Parti contraenti, si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare le operazioni e avvalersi della competenza delle pertinenti istituzioni finanziarie internazionali. 4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce: a) alle istituzioni finanziarie di applicare le proprie prassi in materia di concessione di credito o sottoscrizioni, basate su principi di mercato e considerazioni prudenziali; ovvero b) ad una Parte contraente di decidere misure: i) per motivi prudenziali, compresa la tutela di investitori, consumatori, depositanti, titolari di polizze o persone cui è dovuto da un fornitore di servizi finanziari un onere fiduciario, oppure ii) per garantire l'integrità e la stabilità del suo sistema finanziario e dei mercati di capitale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-9