Art. 5 · MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI
TrattatoParte II

Art. 5

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MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

In vigore dal 5 dic 1997
MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI 1. Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Parte contraente in base al GATT e agli atti correlati e all', misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell'articolo III o XI del GATT. 2. Queste misure comprendono qualsiasi misura di investimento obbligatoria o esecutoria in virtù nel diritto nazionale o di qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la cui osservanza è necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga: a) l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che ciò sia specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale: o b) che l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti importati sia limitato ad una quantità riferita al volume o valore dei prodotti locali che essa esporta; oppure che limiti: c) l'importazione, da parte di un'impresa, di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, in chiave generale o secondo una quantità riferita al volume o valore della produzione locale che esso esporta; d) l'importazione, da parte di un'impresa di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, limitando il suo accesso al cambio estero ad una quantità riferita agli apporti in valuta estera attribuibili all'impresa; o e) l'esportazione o la vendita all'esportazione da parte di un'impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore di prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale. 3. Nessuna disposizione del paragrafo 1 può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le misure relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e c), come condizione di ammissibilità per la promozione dell'esportazione, l'aiuto estero, l'appalto pubblico o tariffe preferenziali o programmi di quote. 4. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può temporaneamente continuare a mantenere misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in atto più di 180 giorni prima della sua firma del presente Trattato, a condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione di cui all'allegato TRM.
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