Trattato›Parte VIII
Art. 44
44 / 72ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 5 dic 1997
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso da parte di uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica che è firmataria della Carta alla data del 16 giugno 1995.
2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi aderisca dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da una Organizzazione regionale d'integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-44