Trattato›Parte VIII
Art. 42
42 / 72EMENDAMENTI
In vigore dal 5 dic 1997
EMENDAMENTI
1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato.
2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l'adozione da parte della Conferenza della Carta.
3. Gli emendamenti al presente Trattato i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente Trattato sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantesimo giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da almeno tre quarti delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione delle modifiche.
Storico versioni
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