Art. 4 · CONFORMITÀ AL GATT E AGLI ATTI CORRELATI
TrattatoParte II

Art. 4

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CONFORMITÀ AL GATT E AGLI ATTI CORRELATI

In vigore dal 5 dic 1997
CONFORMITÀ AL GATT E AGLI ATTI CORRELATI Nessuna disposizione del presente Trattato deroga, nei rapporti tra Parti contraenti che sono membri del GATT, alle disposizioni del GATT e agli atti correlati, quali applicate tra dette Parti contraenti.
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