Trattato›Parte VI
Art. 32
32 / 72DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In vigore dal 5 dic 1997
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Riconoscendo la necessità di un periodo di tempo per adeguarsi ai requisiti di un'economia di mercato, una Parte contraente elencata nell'allegato T può sospendere temporaneamente il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti da una qualsiasi o più delle seguenti disposizioni del presente Trattato, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6:
, paragrafi 2 e 5
, paragrafo 4
, paragrafo 1
, paragrafo 7 - misure specifiche
, paragrafo 1, lettera d) - unicamente per quanto
riguarda il trasferimento dei redditi non spesi
, paragrafo 3
, paragrafi 1 e 3.
2. Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, a realizzare le condizioni per poter porre fine alla sospensione.
L'assistenza è fornita nella forma da esse considerata più efficace a far fronte alle necessità notificate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), comprese, ove opportuno, intese bilaterali o multilaterali.
3. Le disposizioni applicabili, le tappe verso la piena attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o, a titolo eccezionale, un avvenimento contingente in cui ogni tappa sarà completata e le misure adottate, sono elencate per ciascuna Parte contraente che richiede periodi di transizione, nell'allegato T. Ciascuna Parte contraente adotta la misura elencata alla data indicata per la pertinente disposizione e la tappa, come stabilito nell'allegato T. Le Parti contraenti che hanno temporaneamente sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a realizzare il pieno adempimento ai relativi obblighi, entro il 1 luglio 2001.
Qualora una Parte contraente ritenga necessario, a causa di circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione temporanea sia prolungato o che sia introdotta una qualsiasi sospensione temporanea, non indicata in precedenza nell'allegato T, la decisione su una richiesta di modifica dell'allegato T è adottata dalla Conferenza della Carta.
4. Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue:
a) l'attuazione di ogni misura elencata nel suo allegato T e i progressi generali verso il pieno adempimento;
b) i progressi che prevede di compiere nei 12 mesi successivi verso il pieno adempimento dei suoi obblighi, gli eventuali problemi previsti e le sue proposte per risolverli;
c) la necessità di assistenza tecnica per facilitare il completamento delle tappe di cui all'allegato T, necessarie per la piena attuazione del presente Trattato o per far fronte a qualsiasi problema notificato conformemente alla lettera b) e per promuovere altre riforme necessarie per l'orientamento al mercato e l'ammodernamento del suo settore energetico;
d) qualsiasi eventuale necessità di presentare una richiesta del tipo indicato al paragrafo 3;
5. Il Segretariato:
a) comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche di cui al paragrafo 4;
b) diffonde e promuove attivamente, avvalendosi ove opportuno delle intese esistenti nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c);
c) invia alla fine di ogni semestre a tutte le Parti contraenti un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo 4, lettera a) o d).
6. La Conferenza della Carta verifica annualmente i progressi compiuti dalle Parti contraenti nell'attuazione del disposto del presente articolo e il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c). Nel corso di tale riesame, essa può decidere di intervenire nel modo opportuno.
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