Trattato›Parte IV
Art. 20
20 / 72TRASPARENZA
In vigore dal 5 dic 1997
TRASPARENZA
1. Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale che incidono sugli scambi di materiali e prodotti energetici, conformemente all', paragrafo 2, lettera a) rientrano nelle misure soggette alla disciplina di trasparenza del GATT e dei relativi atti correlati.
2. Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale in vigore in qualsiasi Parte contraente e gli accordi vigenti tra le Parti contraenti, che disciplinano altre questioni contemplate dal presente Trattato, devono essere anche essi pubblicati tempestivamente in modo che le Parti contraenti e gli investitori ne siano informati. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono ad una Parte contraente di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia d'ostacolo all'applicazione delle leggi, o sia contraria all'interesse pubblico o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di qualsiasi investitore.
3. Ogni Parte contraente designa uno o più uffici informazioni presso cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-20