Trattato›Parte IV
Art. 19
19 / 72ASPETTI AMBIENTALI
In vigore dal 5 dic 1997
ASPETTI AMBIENTALI
1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile e tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale di cui è parte, ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre al minimo, in maniera economicamente razionale, impatti nocivi per l'ambiente all'interno o all'esterno della sua area, dovuti a tutte le operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia, tenendo in debita considerazione la sicurezza. Nel fare ciò ciascuna Parte contraente agisce in modo da realizzare un favorevole rapporto costo/efficacia.
Nelle sue politiche ed azioni, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare misure cautelari al fine di prevenire o minimizzare il degrado ambientale. Le Parti contraenti convengono che l'inquinatore nelle aree delle Parti contraenti sia, in linea di massima, responsabile del costo dell'inquinamento, ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero, tenendo debito conto dell'interesse pubblico e senza creare distorsioni agli investimenti nel ciclo dell'energia o negli scambi internazionali. A tal fine, le Parti contraenti:
a) tengono conto di considerazioni ambientali nel corso di tutto il processo di formulazione e attuazione delle loro politiche energetiche;
b) promuovono una determinazione dei prezzi orientata al mercato e una più completa considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali nel corso di tutto il ciclo dell'energia;
c) con riferimento all', paragrafo 4, incoraggiano la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi ambientali della Carta e la cooperazione in materia di standards ambientali internazionali per il ciclo dell'energia, tenendo conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti negativi e di costi di riduzione;
d) tengono in particolare considerazione il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell'impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie e mezzi tecnologici che riducono l'inquinamento;
e) promuovono la raccolta e la diffusione dell'informazione tra le Parti contraenti su politiche energetiche rispettose dall'ambiente ed economicamente efficienti e a procedure e tecnologie con un favorevole rapporto costo/efficacia;
f) sensibilizzano i cittadini in merito all'impatto ambientale dei sistemi energetici e alle modalità atte a prevenirne o ridurne gli effetti ambientali nocivi nonché ai relativi costi connessi alle varie misure di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento;
9) promuovono e cooperano nella ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie, procedure e processi energeticamente efficienti e rispettosi dell'ambiente, atti a ridurre al minimo, in maniera economicamente efficiente, l'impatto negativo sull'ambiente di tutti i parametri del ciclo dell'energia;
h) incoraggiano condizioni favorevoli per il trasferimento e la diffusione di tali tecnoiogie, in linea con una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale:
i) promuovono la valutazione trasparente, nello stadio iniziale e antecedente alle decisioni, dell'impatto ambientale di progetti di investimento energetici con importanti conseguenze per l'ambiente e la successiva sorveglianza di tale impatto;
j) promuovono a livello internazionale la consapevolezza e lo scambio di informazioni sui programmi e sugli standards in materia di ambiente delle Parti contraenti e la relativa attuazione;
k) partecipano, su richiesta e nell'ambito delle risorse disponibili, allo sviluppo e alla realizzazione di opportuni programmi ambientali nelle Parti contraenti.
2. Su richiesta di una o più Parti contraenti, le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione di disposizioni del presente articolo, qualora non esistano presso altre istanze internazionali idonee modalità di esame di dette controversie, sono esaminate, in vista di una soluzione, dalla Conferenza della Carta.
3. Ai fini del presente articolo, si intendono per:
a) "Ciclo dell'energia": l'intera catena energetica, comprendente le attività di prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente.
b) "Impatto ambientale": qualsiasi effetto sull'ambiente, dovuto ad una determinata attività, compresi salute e sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.
c) "Miglioramento dell'efficienza energetica": azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurne la qualità o le prestazioni e riducendo la quantità di energia di alimentazione necessaria.
d) "Rapporto costo/efficacia": il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio.
Storico versioni
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