Art. 17 · NON APPLICAZIONE DELLA PARTE III IN TALUNE CIRCOSTANZE
TrattatoParte III

Art. 17

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NON APPLICAZIONE DELLA PARTE III IN TALUNE CIRCOSTANZE

In vigore dal 5 dic 1997
NON APPLICAZIONE DELLA PARTE III IN TALUNE CIRCOSTANZE Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della presente parte del Trattato: 1. a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell'area della Parte contraente in cui è organizzata; ovvero 2. a un investimento se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego a) non intrattiene relazioni diplomatiche; o b) adotta o mantiene misure che: i) vietano operazioni con investitori di detto Stato; o ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi di questa parte del Trattato fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-17