Art. 2
In vigore dal 5 dic 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' del trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-rd-2