Art. 12 · VOTAZIONE
ProtocolloParte IV

Art. 12

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VOTAZIONE

In vigore dal 5 dic 1997
VOTAZIONE 1. L'unanimità delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni, è necessaria per le decisioni riguardanti: a) l'adozione di modifiche al presente protocollo; e b) l'approvazione di adesioni al presente protocollo in base all'. Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente protocollo prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, le decisioni riguardanti questioni non di bilancio sono prese a maggioranza di 3/4 delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta nella quale sono decise tali questioni. Le decisioni riguardanti questioni di bilancio sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati ai sensi dell', paragrafo 2, rappresentano complessivamente almeno 3/4 dei contributi totali valutati. 2. Ai fini del presente articolo, per "Parti contraenti Presenti e Votanti" si intendono le Parti contraenti del presente protocollo, presenti e che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza. 3. Salvo quanto previsto al paragrafo 1 per le questioni di bilancio, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti. 4. Ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente protocollo a condizione che detta organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa. 5. Qualora si verifichino persistenti ritardi nell'adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente protocollo, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di voto di detta Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-12