Art. 7 · Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati
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Art. 7

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Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati

In vigore dal 29 nov 1997
Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati 1. Per la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno esserci pari ed eque opportunità di operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terrà in considerazione gli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo tale da non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sull'insieme o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente saranno attinenti alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro obiettivo primario sarà quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacità adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporrà all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.
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