Art. 5 · Revoca o sospensione dei diritti
Accordo

Art. 5

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Revoca o sospensione dei diritti

In vigore dal 29 nov 1997
Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all' del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che potrà ritenere necessarie per esercitare tali diritti, in ciascuno dei seguenti casi: a) in ogni caso, quando non sia convinta che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini; b) qualora la compagnia manchi di osservare le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che concede i diritti; c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni previste dal presente Accordo. 2. A meno che la revoca, la sospensione o l'imposizione immediata delle condizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni a leggi o regolamenti, tale diritto sarà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto, tramite notifica scritta all'altra Parte Contraente, di ritirare la designazione della propria compagnia aerea, specificata all', paragrafi 1. e 2., e di designarne un'altra.
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