Accordo
Art. 4
4 / 21Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree
In vigore dal 29 nov 1997
Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree
1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere immediatamente alla compagnia aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa.
3. Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di documentare che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorità all'esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie nell'esercizio dei diritti specificati all' del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata, in ogni caso quando detta Parte Contraente non sia convinta che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini.
5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sarà stata così designata ed autorizzata, potrà in qualsiasi momento incominciare ad effettuare i servizi concordati, a condizione che la compagnia aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.
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