Accordo
Art. 3
3 / 21Concessione dei diritti
In vigore dal 29 nov 1997
Concessione dei diritti
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed effettuare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte in allegato (qui di seguito denominati "i servizi aerei concordati" e le "rotte specificate").
2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:
a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza atterrare;
b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e
c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o a destinazione di altri punti così specificati.
3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovrà essere interpretato in modo tale da conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'Altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente dietro remunerazione o noleggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-3