Art. 20 · Sospensione dell'Accordo
Accordo

Art. 20

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Sospensione dell'Accordo

In vigore dal 29 nov 1997
Sospensione dell'Accordo Ciascuna delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di sospendere l'Accordo; tale notifica sarà contemporaneamente comunicata all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso, l'Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di sospensione non venga ritirata di comune accordo prima di detto termine. In assenza di avviso di ricezione dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta dopo quattordici giorni dalla ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-20