Art. 17 · Adattamento alle Convenzioni multilaterali
Accordo

Art. 17

17 / 21

Adattamento alle Convenzioni multilaterali

In vigore dal 29 nov 1997
Adattamento alle Convenzioni multilaterali Nel caso in cui vengano stipulati una Convenzione o un Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo, a cui aderiscano le due Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato per renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-17