Accordo
Art. 17
17 / 21Adattamento alle Convenzioni multilaterali
In vigore dal 29 nov 1997
Adattamento alle Convenzioni multilaterali
Nel caso in cui vengano stipulati una Convenzione o un Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo, a cui aderiscano le due Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato per renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-17