Art. 14 · Disposizioni in materia di doppia imposizione
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Art. 14

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Disposizioni in materia di doppia imposizione

In vigore dal 29 nov 1997
Disposizioni in materia di doppia imposizione 1. I proventi ricevuti dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione allo svolgimento dei servizi concordati saranno soggetti alle disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione in vigore fra le due Parti Contraenti.
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