Accordo
Art. 14
14 / 21Disposizioni in materia di doppia imposizione
In vigore dal 29 nov 1997
Disposizioni in materia di doppia imposizione
1. I proventi ricevuti dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione allo svolgimento dei servizi concordati saranno soggetti alle disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione in vigore fra le due Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;409#art-a-14